CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

 

ART. 1 – CGA E FORNITURE

1.1 Le presenti condizioni generali d’acquisto (di seguito “CGA”) si applicano a tutte le forniture di beni effettuate dal Fornitore a favore di Babbi S.r.l. Unipersonale (di seguito l’“Acquirente”). Per la conclusione dell’ordine relativo ad ogni singola fornitura (di seguito l’“Ordine”) sarà necessaria la forma scritta sia per la proposta, sia per la relativa accettazione. La fornitura sarà regolata dalle presenti CGA anche in assenza di ulteriore esplicito richiamo nella proposta e/o nell’accettazione dell’Ordine.

1.2 Le CGA risolvono e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti per la cessione di beni o prodotti e potranno essere emendate esclusivamente tramite l’adozione di un nuovo testo di CGA. Qualora per una o più forniture sia concordata tramite i relativi Ordini una modifica delle CGA, l’efficacia della modifica sarà limitata alle singole forniture stesse.

1.3 La conclusione delle CGA e/o dei singoli ordini potrà avvenire tramite scambio di PEC. In nessun caso sono ammessi accordi verbali o per fatti concludenti che richiamino accordi diversi dalle CGA, neppure per modificare Ordini già conclusi.

1.4 Eventuale documentazione contenente capitolati, specifiche tecniche o indicazioni delle caratteristiche dei beni da fornire, ove presente, costituisce parte integrante ed essenziale dell’Ordine previa sua accettazione.

2. OGGETTO DEGLI ORDINI – CONSEGNE E PAGAMENTI

2.1 Per essere efficace ciascun Ordine dovrà elencare analiticamente la natura e le quantità dei beni o prodotti da fornire, i prezzi unitari, eventuali costi accessori e il prezzo complessivo, nonché i tempi di consegna. Non sarà consentito fare rinvio a listini o cataloghi di una delle Parti a meno che essi non siano stati preventivamente accettati dalle Parti per iscritto. Sarà consentito il rinvio a listini o indici di mercato purchè tale rinvio identifichi univocamente prezzi pubblicati da Camere di Commercio, mercati regolamentati e simili.

2.2 Ciascun Ordine potrà prevedere l’esecuzione di più forniture in un dato periodo temporale, a condizione che siano individuabili il periodo di riferimento e i prezzi applicabili alle forniture effettuate nel suo corso.

2.3 In mancanza di diverso accordo recepito nel relativo Ordine:

2.3.1 i beni saranno consegnati all’Acquirente con resa DAP (Incoterms 2020) presso lo stabilimento del Fornitore a Bertinoro (FC) e da tale consegna decorreranno i termini di pagamento stabiliti; in deroga all’art. 1510 c.c. la consegna dei beni al vettore o spedizioniere non libererà il Fornitore dalla sua obbligazione;

2.3.2 qualora i beni forniti ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.198/2021, i termini di pagamento saranno quelli massimi ivi stabiliti, rispettivamente, per i prodotti agricoli e alimentari e per i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Nell’ipotesi in cui il Fornitore effettui, nell’ambito di una o più forniture, diverse consegne dei suddetti prodotti all’Acquirente nello stesso mese, i termini di pagamento decorreranno dalla fine dello stesso mese;

2.3.3 analogamente, si applicheranno i termini massimi di pagamento per qualsiasi altra ipotesi in cui essi siano previsti per legge;

2.3.4 i prezzi pattuiti al momento dell’Ordine non potranno subire variazioni in aumento per alcun motivo.

2.4 Fermo ogni ulteriore suo diritto, qualora nel singolo Ordine sia inserito una data di consegna indicata come inderogabile, l’Acquirente, in caso di mancata consegna o di consegna di beni non conformi da parte del Fornitore, potrà senza previa diffida respingere eventuali forniture parziali, risolvere immediatamente il rapporto di fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c. e acquistare presso terzi beni in sostituzione di quelli non consegnati o non conformi.

2.5 A meno che non sia inderogabilmente previsto per legge un tasso diverso, in caso di ritardo ingiustificato nei pagamenti da parte dell’Acquirente si applicherà il tasso di interessi previsto dall’art. 1284 c.c.

2.6 In caso di eventi di forza maggiore che colpiscano l’Acquirente, lo stesso Acquirente potrà revocare gli Ordini già conclusi, nella misura o frazione in cui non abbiano avuto esecuzione, effettuando il pagamento dei beni eventualmente già consegnati senza ulteriore diritto o pretesa del Fornitore.

3. CARATTERISTICHE E CONFORMITÀ DEI BENI FORNITI – GARANZIA

3.1 Il Fornitore si obbliga a consegnare all’Acquirente beni conformi all’Ordine e, ferme le altre caratteristiche eventualmente pattuite o previste per legge, si considerano tali beni che:

3.1.1 siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e siano nel corretto stato di conservazione e/o utilizzabilità;

3.1.2 siano conformi alla descrizione fatta dal Fornitore e possiedano almeno le qualità richieste dall’Acquirente, nonchè quelle di eventuali campioni presentati dal Fornitore alla conclusione dell’Ordine o di altri beni precedentemente forniti;

3.1.3 presentino almeno le qualità e caratteristiche abituali di beni dello stesso tipo, o previste da leggi e/o regolamenti in vigore o da capitolati utilizzati dall’Acquirente, o che l’Acquirente possa ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura dei beni stessi e di eventuali dichiarazioni o garanzie del Fornitore;

3.1.4 siano, altresì, idonei all’uso particolare voluto dall’Acquirente, purchè questo fosse a conoscenza del Fornitore al momento dell’Ordine;

3.1.5 siano corredati da certificazioni e/o attestazioni previste per legge o che siano state richieste dall’Acquirente o promesse dal Fornitore o che, comunque, debbano essere da esso consegnate secondo i criteri di cui ai commi precedenti;

3.1.6 siano privi di vizi, difetti o danneggiamenti di qualsiasi genere.

3.2 L’Acquirente avrà l’onere di denunciare al Fornitore eventuali vizi o mancanze di conformità dei beni entro dieci giorni lavorativi dalla consegna o, se non rilevabili alla consegna, dalla relativa scoperta. A seguito della richiesta dell’Acquirente, il Fornitore procederà prontamente alla sostituzione dei beni o all’eliminazione di ogni difetto e/o difformità; in difetto, l’Acquirente, salvo ogni altro suo diritto, potrà effettuare o far effettuare ogni necessario intervento, anche in relazione a eventuali contaminazioni di altri prodotti venuti a contatto con i beni difformi o viziati consegnati dal Fornitore, ponendone i relativi costi in capo al Fornitore e/o compensandoli con eventuali crediti di quest’ultimo.

3.3 Il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni richiesta e pretesa di terzi inerente la fornitura.

3.4 In caso di contestazione della fornitura per qualsiasi causa, l’Acquirente può sospenderne il relativo pagamento fino alla definizione della controversia. L’eventuale pagamento del corrispettivo della fornitura, non pregiudicherà il diritto dell’Acquirente di contestarla, di ripetere il pagamento ed ottenere il risarcimento di ogni conseguente danno.

4. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

4.1 Le CGA e le singole forniture saranno disciplinate dalla legge sostanziale italiana ed eventuali termini commerciali assumeranno il significato previsto dalle corrispondenti pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

4.2 Per qualsiasi controversia nascente dalle CGA o dalle singole forniture sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Forlì in deroga alla competenza di qualsiasi altro Foro. L’Acquirente avrà la facoltà di promuovere qualsiasi azione dinanzi all’Autorità giudiziaria competente del luogo in cui il Fornitore ha sede.